" Giovedì 24/06/2010 è arrivata la Risposta da parte del Ministero dell'Ambiente circa i quesiti da noi inoltrati relativamente alle procedure di Movimentazione e alla loro esatta interpretazione, di seguito riportiamo la lettera con i quesiti e quella giunta dal Ministero con le risposte, che sembrano concise ed esaurienti".
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Autorità di Gestione Cites
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Commissione Scientifica
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
Corpo Forestale dello Stato
Servizio II Divisione VII
Servizio Cites Centrale
Via G. Carducci, 5
00187 Roma
Firenze li_____________
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulle Movimentazioni del genere Testudo e gestione degli animali
A seguito del rilascio dei primi documenti per la Movimentazione di testudo ai sensi dell'art.9.2 del Reg.(CE) 338/97 e succ.modifiche sono stati posti a questa Associazione alcuni quesiti che ci sembra fondamentale risolvere.
Il documento che viene rilasciato dalle Sez. Cites al Titolare richiedente la Movimentazione appare come un Cites a tutti gli effetti, con alcune fondamentali differenze che non chiariscono le responsabilità dei soggetti.
1- Nel box 20 del documento, fra le note, non si fa mai menzione al rinnovo della scheda fotografica nel caso di esemplari di età inferiore ai 5 anni e non ancora portatori di microchip.
Autorità di Gestione Cites
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Commissione Scientifica
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
Corpo Forestale dello Stato
Servizio II Divisione VII
Servizio Cites Centrale
Via G. Carducci, 5
00187 Roma
Firenze li_____________
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulle Movimentazioni del genere Testudo e gestione degli animali
A seguito del rilascio dei primi documenti per la Movimentazione di testudo ai sensi dell'art.9.2 del Reg.(CE) 338/97 e succ.modifiche sono stati posti a questa Associazione alcuni quesiti che ci sembra fondamentale risolvere.
Il documento che viene rilasciato dalle Sez. Cites al Titolare richiedente la Movimentazione appare come un Cites a tutti gli effetti, con alcune fondamentali differenze che non chiariscono le responsabilità dei soggetti.
1- Nel box 20 del documento, fra le note, non si fa mai menzione al rinnovo della scheda fotografica nel caso di esemplari di età inferiore ai 5 anni e non ancora portatori di microchip.
Ci sembra che questo punto debba essere chiarito, poiché nei cites fonte D generalmente viene segnalato l'obbligo del rinnovo annuale fino al compimento del 5° anno o fino all'apposizione del microchip.
Sarebbe infatti oltremodo difficile identificare a distanza di anni gli animali oggetto di Movimentazione qualora la scheda fotografica non venisse aggiornata e questo fatto potrebbe provocare, nonostante la buonafede degli allevatori, gli stessi problemi verificatisi in passato per gli esemplari scambiati sia pur a titolo gratuito ma privi di marcaggio.
Poiché il documento in questione è comunque una carta di identità indicante la provenienza legale e la nascita in cattività dell'animale, ci sembra importante segnalare con chiarezza gli adempimenti burocratici atti a non perdere i requisiti sopra accertati.
2 – Sempre nel box 20 viene crossato il riquadro che si trova in basso a destra e che sancisce che il documento è valido unicamente per il Titolare di cui al box 1.
Sarebbe infatti oltremodo difficile identificare a distanza di anni gli animali oggetto di Movimentazione qualora la scheda fotografica non venisse aggiornata e questo fatto potrebbe provocare, nonostante la buonafede degli allevatori, gli stessi problemi verificatisi in passato per gli esemplari scambiati sia pur a titolo gratuito ma privi di marcaggio.
Poiché il documento in questione è comunque una carta di identità indicante la provenienza legale e la nascita in cattività dell'animale, ci sembra importante segnalare con chiarezza gli adempimenti burocratici atti a non perdere i requisiti sopra accertati.
2 – Sempre nel box 20 viene crossato il riquadro che si trova in basso a destra e che sancisce che il documento è valido unicamente per il Titolare di cui al box 1.
Da qui derivano una serie di domande:
a) Chi deve detenere il documento?
Se lo detiene il titolare di cui al box 1, l'allevatore presso cui verrà movimentata la tartaruga come potrà dimostrare che essa si trova legalmente presso di lui?
Ma di contro, come può il Titolare cedere il documento di cui è, appunto, l'unico Titolare?
Una semplice fotocopia non ha valore legale ed andrebbe autenticata.
b) A chi competono gli espletamenti burocratici di detto esemplare? Eventuale denuncia di morte, denuncia di nascita della prole, aggiornamenti delle schede fotografiche della prole qualora dovute, movimentazioni e denuncia di morte della prole?
c) Quale dei due Allevatori ha diritti sulla prole e discendenti, comprese eventuali richieste di documenti attestanti la nascita in cattività di 2° generazione ?
Ci sembra infatti evidente che è impossibile per il Titolare mantenere sotto controllo un animale che si trova magari a chilometri di distanza da lui e quindi espletare con cognizione di causa gli adempimenti di legge e, d'altra parte, ci sembra altrettanto evidente, sulla base del documento di Movimentazione, che l'Allevatore ricevente non ha titolo per farlo.
Inoltre, poiché i figli avrebbero diritto al Fonte D, commerciale, se non vi fosse chiarezza su questo punto si potrebbero aprire una serie di contenziosi fra i due tipi di allevatori, cedente e ricevente.
Certi che vorrete dare chiarimenti nel più breve tempo possibile a quanto sopra esposto e ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo
distinti saluti
Sandra Cardoso ( presidente Associazione Tarta Etruria )
Se lo detiene il titolare di cui al box 1, l'allevatore presso cui verrà movimentata la tartaruga come potrà dimostrare che essa si trova legalmente presso di lui?
Ma di contro, come può il Titolare cedere il documento di cui è, appunto, l'unico Titolare?
Una semplice fotocopia non ha valore legale ed andrebbe autenticata.
b) A chi competono gli espletamenti burocratici di detto esemplare? Eventuale denuncia di morte, denuncia di nascita della prole, aggiornamenti delle schede fotografiche della prole qualora dovute, movimentazioni e denuncia di morte della prole?
c) Quale dei due Allevatori ha diritti sulla prole e discendenti, comprese eventuali richieste di documenti attestanti la nascita in cattività di 2° generazione ?
Ci sembra infatti evidente che è impossibile per il Titolare mantenere sotto controllo un animale che si trova magari a chilometri di distanza da lui e quindi espletare con cognizione di causa gli adempimenti di legge e, d'altra parte, ci sembra altrettanto evidente, sulla base del documento di Movimentazione, che l'Allevatore ricevente non ha titolo per farlo.
Inoltre, poiché i figli avrebbero diritto al Fonte D, commerciale, se non vi fosse chiarezza su questo punto si potrebbero aprire una serie di contenziosi fra i due tipi di allevatori, cedente e ricevente.
Certi che vorrete dare chiarimenti nel più breve tempo possibile a quanto sopra esposto e ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo
distinti saluti
Sandra Cardoso ( presidente Associazione Tarta Etruria )
Di seguito la risposta del ministero:








