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Statuto

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L’anno duemilanove, il giorno 13 del mese di gennaio in Firenze, tra:
- x
- x
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
E' costituita l’associazione “Tarta Etruria” con sede legale a Firenze x. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici ed unità locali.

Art. 2 - Finalità
L'associazione persegue attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività, e con l’intento di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che amano gli animali, le seguenti finalità:

  • l’allevamento e l’educazione all’allevamento consapevole di animali di specie protette e non, con particolare attenzione a rettili, tartarughe e testuggini terrestri europee.
  • divulgazione informativa di alcune specie protette con particolare attenzione ai rettili, alle tartarughe e alle testuggini europee.
  • fornire informazioni ai propri associati in merito alla normativa europea ed italiana circa le specie protette con particolare attenzione a rettili, tartarughe e testuggini europee.
  • fornire e divulgare ai propri associati le conoscenze necessarie per il corretto allevamento di specie protette quali rettili, tartarughe e testuggini europee;
  • suscitare e sostenere, con tutti i mezzi e nei limiti delle proprie possibilità, l'interesse, la ricerca e lo studio dei rettili, delle tartarughe e delle testuggini europee anche attraverso la collaborazione con enti, associazioni, fondazioni e con riviste specializzate, l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, mostre, convegni, ecc. inerenti a rettili, tartarughe e testuggini europee.
  • coordinare l'operato dei singoli appassionati aderenti favorendo gli scambi di materiale e di informazioni nonché il sostegno e la collaborazione con i vari Enti, Associazioni e Fondazioni che si occupano di ricerche su animali con particolare attenzione ai rettili, tartarughe e testuggini europee, dell’identificazione e lo sviluppo di aree protette, oasi naturali, ecc., della cura, del recupero e reintroduzione di animali protetti.

2. L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, è apolitica, aconfessionale e indipendente.
3. L’associazione Tarta Etruria si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3
I comparenti sono di diritto Soci fondatori e deliberano di nominare un consiglio direttivo così composto:
x presidente
x vice-presidente
Al presidente ed al vice-presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma disgiunta.  

Art. 4 - Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. I soci dell’ Associazione sono così divisi:

  • Soci Fondatori: sono le persone fisiche che risultano dall'Atto Costitutivo;
  • Soci Ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che, dietro loro richiesta, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che, periodicamente, effettueranno delle donazioni o versamenti all’associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. La segreteria cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato alla Presidenza, senza obblighi di preavviso.
5. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari;

6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

2. I soci hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7 - Organi
1. Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea Generale
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • Collegio dei Revisori
  • Collegio dei probiviri

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.

Art. 8 - Assemblea Generale
Assemblea generale Ordinaria
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
L’assemblea è convocata mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata.
La convocazione è altresì pubblicata sul sito internet dell’associazione e ne viene divulgata notizia tramite posta elettronica a tutti i soci che abbiano fornito un indirizzo attivo.
I Soci ordinari possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque associati.
2. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

  • approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • programmare le attività;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Assemblea generale Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è competente per eventuali modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento dell'Associazione, per l'azione di responsabilità verso gli amministratori e per la revoca di questi, nonché per ogni altro provvedimento di natura straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è altresì competente a deliberare ogni eventuale acquisto, cessione o permuta di beni immobili strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Nell'Assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.

L’assemblea viene convocata con preavviso di 8 giorni con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.

Validità delle decisioni assembleari
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei Soci ordinari aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quale che siano il numero dei Soci presenti e delibera validamente con la maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
3. Al Consiglio direttivo spetta di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, delegando i poteri anche disgiuntamente al presidente e/o ai consiglieri.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Segretario.
5. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente e Rappresentante legale
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • è tesoriere dell’Associazione.

Art. 12 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13 - Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell’attività da:

  • quote annuali di associazione;
  • contributi volontari degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle normative vigenti;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 14 - Bilancio
1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Segretario redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 15 - Del Collegio dei Revisori
L'Assemblea può nominare il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica tre esercizi sociali.

Art. 16 - Del Collegio dei Probiviri
L'assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non soci, durano in carica tre esercizi sociali.
Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci o fra questi e l'Associazione o i suoi Organi. Essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di procedura.

Art. 17 - Del patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dal fondo iniziale versato;
  • da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote versate dai soci;
  • da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

In caso di scioglimento i beni sono devoluti a fini di pubblica utilità, compatibili con i fini associativi.

Art. 18 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

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